Aggiornamento su Comunicazione PEC al Registro Imprese
A seguito del grande afflusso di richieste di caselle PEC concentratosi negli ultimi giorni, il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite circolare del 25/11/2011, ha chiesto ad Unioncamere di non applicare le sanzioni previste dalla legge per la mancata comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro Imprese entro il 29/11/2011.
Nel caso non aveste ancora proceduto in tal senso è possibile farlo entro e non oltre il 31/12/2011 evitando così l’applicazione delle sazioni che ricordiamo essere sospese solo temporaneamente.
Ricordiamo che sono tenute all’obbligo di comunicazione della casella PEC i seguenti soggetti:
- Le nuove imprese che si costituiscono in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella domanda di iscrizione al Registro imprese a partire dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore della presente legge).
- Le imprese già costituite in forma societaria (S.p.A., s.r.l., s.n.c., società in accomandita semplice, società di mutuo soccorso, società cooperative, società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie, società in liquidazione, etc.) prima di tale data dovranno comunicare al Registro imprese l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
- I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro un anno dalla medesima data.
Non sono tenuti ad iscrivere la PEC al Registro Imprese i liberi professionisti, le imprese individuali e quelle non costituite in forma societaria.